Associazione Baskin ODV

Via Altobello Melone 18/20

26100 Cremona

Regolamento d’uso del Marchio BASKIN

Premessa

Al fine di promuovere l’integrazione tra persone normodotate e persone diversamente abili tramite l’attività sportiva del Baskin si è predisposto un regolamento che ne tuteli l’applicazione da rischi di un utilizzo distorto, alterazione delle finalità o per fini speculativi. Il marchio del Baskin non vuole sostituirsi a nulla di quanto già esistente o di quanto altre iniziative potranno realizzare ma, attraverso una sua riconoscibilità, rendere possibile un dialogo tra le diversità avviandole su percorsi di rispettosa condivisione di intenti.

Art. 1

Per marchio “BASKIN” si intende quel logo registrato presso EUIPO - European Union Intellectual Property Office dalla Associazione Baskin costituitasi sempre a Cremona in data 20 giugno 2006.

Art. 2

Chiunque desideri utilizzare il marchio “baskin” ha diritto ad inoltrare specifica domanda contenente i seguenti requisiti:

a)  soggetto che effettua la richiesta;

b)  motivo ed ambito di utilizzo;

c)  periodo indicativo di utilizzo;

d)  dichiarazione di piena conoscenza e accettazione del presente regolamento;

e)  riferimenti per i necessari contatti e conseguenti intese.

Art. 3

La richiesta viene esaminata dal Consiglio dell’Associazione baskin che ne esprime la approvazione (con al massimo un solo dissenso) o la non approvazione formulando le motivazioni. Il consiglio può decidere di portare la richiesta all’approvazione dell’assemblea che deve decidere con una maggioranza dei 2/3 dei presenti. Il consiglio o l’assemblea determineranno i termini della concessione e verificheranno da parte del richiedente l’accettazione per il tramite di uno scritto firmato.

Art. 4

Il richiedente che ottiene la concessione d’uso del marchio:

a)  non può cedere l’uso a terzi;

b)  deve sempre utilizzare il marchio nella sua interezza;

c)  può usare il marchio da solo, abbinato a propri marchi o a marchi o stemmi di carattere istituzionale, ad altri marchi o simboli se ne ha fatto richiesta (debitamente approvata dall’Associazione Baskin) anche successivamente alla domanda di concessione d’uso.

Art. 5

Oltre a quanto previsto nella lettera di concessione d’uso, il richiedente dovrà:

a)  non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare, o comunque, ledere la reputazione del marchio;

b)  mantenere dei contatti con l’Associazione Baskin al fine di valorizzare la collaborazione;

c)  applicare il regolamento relativo al gioco del Baskin.

Art. 6

Il richiedente, per sue motivate necessità, può richiedere di applicare con deroghe o solo parzialmente, o con proposte di alcune modifiche e/o integrazioni, il regolamento di gioco del baskin. La concessione di questa possibilità segue la modalità dell’art. 3 del presente regolamento.

Art. 7

La riproduzione o l’utilizzo del marchio a scopi diversi da quelli previsti nella richiesta e conseguente concessione, che non siano stati preventivamente approvati dall’Associazione Baskin, comporterà la immediata decadenza dal diritto di utilizzo del marchio.

Art. 8

L’associazione Baskin avrà la facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il Marchio senza la preventiva autorizzazione.


Una volta compilato il documento è da inviare via mail a associazionebaskin@gmail.com

Share by: